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Testo unico delle leggi elettorali

  • Art. 68
    1. (abrogato)[*]
    2. (abrogato)[*]
    3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.
    • 3 bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

    4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

    5. (abrogato)

    6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

    7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

    8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale[**].

    [*]I commi 1 e 2 dell'art. 68 sono stati abrogati dall'art. 6, comma 25, lett. a) della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

    [**]Così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L. 11 agosto 1991, n. 271. Il comma 2 dello stesso articolo ha, inoltre, così disposto: "2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della Corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della L. 21 marzo 1990, n. 53"